Autorizzazione unica ambientale (aua)

L’Autorizzazione Unica Ambientale è il provvedimento, adottato dalla Provincia quale autorità competente e rilasciato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), che sostituisce i seguenti atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale, previsti dall’art. 3, comma 1, del d.P.R. n. 59/2013:

  1. autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
  2. comunicazione preventiva di cui all’articolo 112 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
  3. autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
  4. autorizzazione generale di cui all’articolo 272, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
  5. comunicazione o nulla osta di cui all’articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge n. 447 del 26/10/1995;
  6. autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’articolo 9 del d.lgs. n. 99 del 27/01/1992;
  7. comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

La domanda di AUA e ogni altra comunicazione per la Provincia dovrà essere inviata in modalità esclusivamente telematica al SUAP competente per territorio che provvederà anche al rilascio del provvedimento finale, che ha durata di 15 anni. 

L’acquisizione dell'AUA è generalmente obbligatoria in occasione del rilascio, rinnovo, modifica o aggiornamento di almeno uno dei titoli abilitativi sostituiti, salvo il caso in cui l’attività dell'impresa necessiti esclusivamente di titoli abilitativi acquisibili in regime di comunicazione o di adesione all’autorizzazione generale.

Le indicazioni che seguono sono state aggiornate sulla base della Circolare del Ministro dell’Ambiente, e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) prot. n. 49801 del 07.11.2013 recante i chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell’AUA (documento scaricabile in allegato).

Adempimenti

Ambito di applicazione dell’AUA

Sono soggetti alla disciplina dell’AUA tutti gli impianti produttivi non soggetti all’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) anche quando il gestore sia una grande impresa (Circolare MATTM prot. n. 49801 del 07.11.2013). 

Ai sensi del punto 4. della d.g.r. Lombardia 16 maggio 2014 n. X/1840 “Indirizzi regionali in merito all’applicazione del regolamento inerente l’autorizzazione unica ambientale (AUA)” sono esclusi dall’AUA:

  • gli impianti di trattamento di acque reflue urbane, in quanto impianti destinati allo svolgimen­to di attività di pubblico servizio gestite direttamente da enti pubblici o dati in concessione da questi;
  • gli impianti connessi ad interventi di bonifica o messa in sicurezza di emergenza, poiché af­ferenti a specifica normativa settoriale e caratterizzati da un esercizio limitato alla durata dell’intervento di bonifica/ messa in sicurezza;

 

Quando deve essere presentata domanda di AUA?

A partire dal 13/06/2013, data di entrata in vigore del d.P.R. n. 59/2013, i gestori devono presentare la domanda di AUA al SUAP in caso di rilascio, rinnovo o aggiornamento di almeno uno dei titoli abilitativi indicati all’art. 3, comma 1, del citato decreto.
Nel caso in cui l’impianto sia soggetto alla verifica di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 152/2006 in materia di VIA, l’AUA può essere richiesta solo dopo che l’autorità competente a tale verifica abbia valutato di non assoggettare alla VIA il relativo progetto.
La domanda di AUA deve essere presentata nei termini previsti dalla normativa di settore relativa a ciascuno dei titoli abilitativi sostituiti dall’AUA (di cui i sopraindicati punti da 1. a 7.) per beneficiare della possibilità di continuare l’attività anche nel caso di mancata risposta, nei termini di legge, sulla richiesta di primo rilascio dell’AUA (Circolare MATTM prot. n. 49801 del 07.11.2013)

E’ sempre necessario presentare la domanda di AUA?

Il gestore ha la facoltà di non avvalersi dell’AUA solo:

  1. nel caso in cui si tratti di attività soggette esclusivamente a comunicazione o ad autorizzazione generale alle emissioni di cui ai sopraindicati punti 2., 4., 5. e 7. (art. 3, comma 3 del d.P.R. n. 59/2013).
  2. quando intenda aderire alle autorizzazioni di carattere generale alle emissioni (art. 7, comma 1 del richiamato d.P.R.).

Anche in tali casi, comunque, le relative comunicazioni o domande di adesione vanno presentate per il tramite del SUAP.

La richiesta di AUA è sempre obbligatoria alla scadenza del primo dei titoli abilitativi previsti dall’art. 3, comma 1 del d.P.R. salvo che ricorra una delle due deroghe previste ai precedenti punti 1) e 2).

L’AUA deve quindi essere richiesta anche quando l’impianto è soggetto cumulativamente a comunicazioni e ad autorizzazioni di settore ed il primo titolo in scadenza è una comunicazione (Circolare MATTM prot. n. 49801 del 07.11.2013).

Ai sensi del richiamato art. 7, comma 1 del d.P.R. 59/2013, nel caso in cui venga a scadere un’autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera, il gestore può presentare autonoma istanza di adesione a tale autorizzazione (senza richiedere l’AUA) non solo quando l’attività è soggetta esclusivamente ad autorizzazione di carattere generale, bensì anche quando l’attività è soggetta anche a titoli abilitativi tra quelli sostituiti dall’AUA (Circolare MATTM prot. n. 49801 del 07.11.2013).

A chi deve essere presentata domanda di AUA?

La domanda per il rilascio dell’AUA, corredata dalla documentazione prevista dalla normativa vigente, deve essere presentata esclusivamente al SUAP competente per il comune in cui è ubicato lo stabilimento.
Il SUAP trasmette immediatamente la domanda, con la documentazione allegata, alla Provincia quale autorità competente ed ai soggetti competenti in materia ambientale.
Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) è l’unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento, ai sensi del d.P.R. n. 160 del 07/09/2010.
Le informazioni relative ai SUAP dei Comuni della provincia di Brescia sono rilevabili sul sito internet www.impresainungiorno.gov.it

Adempimenti e indicazioni per il SUAP e per gli altri Enti coinvolti

In caso di presenza di scarico idrico, al fine di acquisire le dichiarazioni e i pareri necessari per l’istruttoria, la domanda di AUA deve essere inoltrata, a secondo dei casi sotto riportati, anche al/ai Comune/i, al Gestore della pubblica fognatura, al Gestore del corpo idrico superficiale, all’ASL e all’ARPA.

Dichiarazioni da rendere alla Provincia entro 30 gg dalla data di ricevimento della domanda di AUA:

1. nel caso di scarico con recapito in corpo idrico superficiale (c.i.s.):

dichiarazione del Gestore del corpo idrico superficiale ricettore con l’indicazione delle portate idrauliche (minime, medie) e i periodi dell'anno con portata idraulica nulla, espressi in giorni, secondo quanto previsto dall'art. 124, comma 9, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

2. nel caso di scarico con recapito su suolo, negli strati superficiali del sottosuolo o in falda:

dichiarazione del Comune che lo scarico non ricade nella zona di rispetto dei punti di captazione della risorsa idrica sotterranea destinata al consumo umano erogata mediante acquedotto (zona che, salvo diversa individuazione comunale, ha un’estensione di 200 m di raggio), corredata da idoneo estratto del PGT (art. 94 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.);

3. nel caso di scarico con recapito su suolo, negli strati superficiali del sottosuolo o in falda nella fascia di 200 metri dai confini comunali,  oltre alla dichiarazione di cui al precedente punto 2:

dichiarazione del Comune confinante che lo scarico non ricade nella zona di rispetto dei punti di captazione della risorsa idrica sotterranea destinata al consumo umano erogata mediante acquedotto (zona che, salvo diversa individuazione comunale, ha un’estensione di 200 m di raggio), corredata da idoneo estratto del PGT;

4. nel caso di scarico di acque di prima pioggia, di acque reflue assimilate alle domestiche e di acque reflue domestiche:

dichiarazione del Comune o del gestore della pubblica fognatura che l’insediamento ricade in zona non servita da pubblica fognatura nera o mista;

5. nel caso di scarico di acque di prima pioggia ai sensi dell’art. 13 del regolamento regionale n. 4/2006:

dichiarazione del Comune che l’insediamento ricade in zona non servita da pubblica fognatura bianca.

Trasmissione da parte dei SUAP alla Provincia ed agli altri enti coinvolti delle domande e delle comunicazioni previste dal d.P.R. n. 59/2013

Fino alla definizione dei modelli di domanda e di comunicazione ed al fine di uniformare e rendere omogeneo lo scambio di informazioni, si propone di seguito uno schema di lettera di trasmissione da utilizzare da parte dei SUAP per la trasmissione delle domande, delle comunicazioni e dei relativi allegati. In "Allegati" è scaricabile il modulo "schema di lettera SUAP"

Pareri da rendersi alla Provincia:

- Parere dell’A.R.P.A. per nuovi scarichi di acque reflue urbane, industriali, di acque di prima pioggia, di acque reflue domestiche con carico organico superiore a 50 abitanti equivalenti e acque utilizzate per scopo geotermico con scarico in corpo idrico superficiale; - Parere dell’A.S.L. per scarico di acque utilizzate a scopo geotermico nella falda sotterranea.

Qualora lo scarico si configuri, ai sensi dell’art. 108 del d.lgs. 152/2006, come scarico di sostanze pericolose, la domanda di autorizzazione deve essere inoltrata dal SUAP, oltre che alla Provincia, all’Ufficio d’Ambito di Brescia e al Gestore della pubblica fognatura, anche all’ARPA di Brescia per acquisire il parere ai sensi dell’art.6 Allegato A della d.g.r. n. 8/11045 del 20/01/2010.

La documentazione da allegare alla domanda di AUA:

Fino alla definizione del modello semplificato e unificato di domanda, alla domanda di AUA, da redigersi sulla base dei modelli disponibili presso il SUAP del Comune competente, vanno allegati i documenti e le informazioni di seguito indicate per ciascuna tipologia di autorizzazione reperibili sul sito internet della Provincia e dell’Ufficio d’Ambito di Brescia.

Autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del Titolo IV della sez. II Parte III del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.:

1. Autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne e rinnovo autorizzazione (Modulo A)

2. Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale e rinnovo autorizzazione (Modulo A)

3. Autorizzazione allo scarico negli strati superficiali del sottosuolo di acque reflue domestiche di insediamenti isolati con carico organico inferiore a 50 abitanti equivalenti (Modulo A)

4. Autorizzazione allo scarico nelle acque sotterranee di acque derivanti da un impianto geotermico (Modulo A)

5. Autorizzazione per lo scarico acque reflue urbane e rinnovo autorizzazione (Moduli B e C)

6. Autorizzazione scarico acque reflue domestiche con carico organico superiore a 50 abitanti equivalenti o acque reflue assimilate alle domestiche di insediamenti isolati e rinnovo autorizzazione (Modulo A) www.aato.brescia.it

7. Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali e/o di prima/seconda pioggia. Clicca qui per la documentazione.

Autorizzazione generale (procedura semplificata) di cui all’art. 272, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

1 - Per impianti industriali ed artigianali: Atto Dirigenziale della Provincia di Brescia n. 1674 del 26/05/2009. Clicca qui per la documentazione.
2 - Per allevamenti: Atto Dirigenziale della Provincia di Brescia n. 3289 del 18/09/2012. Clicca qui per la documentazione
3 - Per pulitintolavanderie: D.G.R. n. 20138 del 23/12/2004. Clicca qui per la documentazione

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (procedura ordinaria) di cui all’art. 269 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

1 - Per impianti industriali ed artigianali. Clicca qui per la documentazione

2 - Per allevamenti. Clicca qui per la documentazione

Comunicazione in materia di rifiuti (procedura semplificata) di cui agli artt. 215 e 216 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Comunicazione preventiva di cui all’art. 112 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste. Clicca qui per la documentazione

Costi

Il servizio viene prestato a fronte del versamento degli oneri istruttori previsti per ciascuno dei titoli abilitativi ambientali sostituiti dall'AUA: in particolare i costi per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'AUA sono stati stabiliti con la deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. X/3827 del 14.07.2015.

Tali costi vanno determinati utilizzando l'allegato foglio di calcolo regionale.

E' necessario trasmettere unitamente alla documentazione della domanda anche copia del foglio denominato "Riepilogo ONERI AUA". 

All'atto di presentazione della domanda devono essere assolti gli oneri in materia di imposta di bollo direttamente sulla piattaforma dello Sportello SUAP competente.

 

Modalità di versamento

A favore della Provincia:
Tramite bollettino postale sul c.c.p. n. 16535254 intestato a Amministrazione Provinciale Brescia - Servizio Tesoreria- Palazzo Broletto Brescia, specificando la causale, oppure tramite bonifico o accredito bancario c/o Tesoreria Provinciale Banca Popolare di Sondrio succursale di Brescia via Benedetto Croce n. 22 25121 Brescia codice IBAN IT 68 C 05696 11200 000013340X48.

A favore dell'Ufficio d'Ambito:
Mediante bonifico bancario intestato all’Ufficio d’Ambito di Brescia su conto corrente n. IT 14R 08676 11200 000000503661 – BCC del Garda Filiale di Brescia - causale “Nome della ditta – Oneri istruttori – Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali”.

L’attestazione del versamento o copia del bonifico deve essere allegata alla comunicazione.

Per quanto riguarda le attività di gestione rifiuti, si ricorda che ogni anno deve essere corrisposto un diritto di iscrizione annuale al registro delle imprese che recuperano rifiuti speciali pericolosi e non, secondo gli importi previsti dall’art. 3, comma 1, del D.M. 21 luglio 1998, n.350, da versare alla Provincia con le stesse modalità sopraccitate.

Nella causale indicare: “UFF. RIFIUTI SEMPLIFICATE – Diritto d’iscrizione art. 216 R______ Anno ______ - Insediamento:__________”

 

Classe Attività

Quantità annua rifiuti

Art. 216 recupero - importi

1

Superiore o uguale a 200.000 ton.

€ 774,69

2

Superiore o uguale a 60.000 ton e inferiore a 200.000 ton.

€ 490,63

3

Superiore o uguale a 15.000 ton e inferiore a 60.000 ton.

€ 387,34

4

Superiore o uguale a 6.000 ton e inferiore a 15.000 ton.

€ 258,23

5

Superiore o uguale a 3.000 ton e inferiore a 6.000 ton.

€ 103,29

6

Inferiore a 3.000 tonnellate

€ 51,65

 

Tempi

Il termine per la conclusione del procedimento con l'adozione del provvedimento espresso è fissato in:
- 120 giorni in caso di AUA che sostituisce l'autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera;
- 90 giorni in caso di AUA che non sostituisce l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

Note

Gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso contattando i relativi responsabili ai numeri telefonici e/o all'indirizzo e-mail sotto indicati.

Avverso il provvedimento può essere proposto ricorso al TAR entro 60 giorni  dall'avvenuta conoscenza  ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica  entro 120 giorni.

In caso di inerzia è possibile contattare il Responsabile dell'adozione del provvedimento finale: - dott. Riccardo Davini - Direttore del Settore Sviluppo Industriale e Paesaggio - tel. 030 3749739 - rdavini@provincia.brescia.it

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
- Decreto Ministro Attività Produttive del 18/04/2005 
- DPR 59/2013
- Circolare regionale AUA n. 19 del 05.08.2013
- Si veda anche la specifica normativa settoriale relativa ai titoli abilitativi sostituiti dall'AUA

Destinatari

Sono soggette all'AUA le categorie di imprese di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle Attività Produttive 18/04/2005 (microimprese, piccole imprese e medie imprese- PMI) e gli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), a prescindere dal fatto che il gestore sia una PMI o una grande impresa.

Segnalazioni sul servizio

Settore di riferimento

Settore Sviluppo Industriale e Paesaggio

Responsabile

Riccardo Davini
rdavini@provincia.brescia.it

Ufficio di riferimento

Ufficio Aria- Rumore

Responsabile ufficio

Pierangelo Barossi
0303749576
pbarossi@provincia.brescia.it

Sede

Via Milano 13 25126 Brescia

Personale addetto

1. Per l'AUA che sostituisce  l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera:

Responsabile del Procedimento:
dott. Pierangelo Barossi
tel. 030 3749576 - fax 030 3749686
email: pbarossi@provincia.brescia.it

 

Referente del servizio:
dott. Pierangelo Barossi
tel. 030 3749576 - fax 030 3749686
e mail: pbarossi@provincia.brescia.it

 

2. Per l'AUA che sostituisce l'autorizzazione agli scarichi NON in fognatura (suolo, sottosuolo, cis):

Referente del servizio:
dott.sa Diana Federici
tel. 030 3749621 - fax 030 3749641
email: dfederici@provincia.brescia.it

 

3. Per l'AUA che sostituisce l'autorizzazione agli scarichi in fognatura:

Responsabile del procedimento:
dott. Marco Zemello
tel. 030 8379414 - fax 030 8379419
email mzemello@aato.brescia.it

 

Referente del servizio:
dott. Marco Zemello
tel. 030 8379414 - fax 030 8379419
email mzemello@aato.brescia.it

Orari

Da lunedì a giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,30 alle 16,30
Il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00

Livello di informatizzazione

Download modulistica. Disponibili on-line da scaricare i moduli necessari ad avviare la procedura che porta all'erogazione del servizio

Livello di informatizzazione futura

Esecuzione transazione. Possibile eseguire on-line l'intero procedimento che porta all'erogazione del servizio, compresi eventuali pagamenti, notifiche e consegne

Tempi di attivazione del servizio online

Non appena possibile, in base alle disponibilità di bilancio, alle limitazioni imposte dalla spending review e a quelle necessarie per rispettare il patto di stabilità, verrà quantificato il tempo necessario per l'attivazione del servizio on line del presente procedimento.

Allegati

Circolare AUA Ministro Ambiente 07/11/2013

Note: Autorizzazione Unica Ambientale

Circolare regionale AUA 5.8.2013 n. 19

Note: Autorizzazione Unica Ambientale

Circolare regionale 29.10.2014

Note: Autorizzazione Unica Ambientale

decreto MAP 18/04/2005

Note: Autorizzazione Unica Ambientale

D.G.R. Lombardia 16 maggio 2014 n. X/1840 - Indirizzi regionali in merito all’applicazione del regolamento inerente l’autorizzazione unica ambientale (AUA)

Note: Autorizzazione Unica Ambientale

DPR n. 59 del 13/03/2013

Note: Autorizzazione Unica Ambientale

Schema di lettera SUAP

Note: Autorizzazione Unica Ambientale

D.G.R. Lombardia 14 luglio 2015 n. X/3827 - Indirizzi regionali in merito alle modalità di versamento delle tariffe istruttorie nei procedimenti di autorizzazione unica ambientale (AUA) ai sensi del d.p.r. 13 marzo 2013, n. 59

Note: Autorizzazione Unica Ambientale

Data di aggiornamento scheda

31/01/2023

Risultati delle indagini di customer satisfaction

Dal giugno 2010 la Provincia sta monitorando il grado di soddisfazione manifestato dagli utenti circa i servizi offerti, al fine di migliorare gli stessi. I dati riferiti agli ultimi 12 mesi sono consultabili cliccando sul link "consulta le statistiche degli ultimi 12 mesi" all'interno del box che si trova in fondo a questa pagina dedicato all’iniziativa "Mettiamoci la faccia" promossa dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

Mettiamoci la faccia

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