Impianti con potenza termica inferiore a 35 kW

Quando deve essere effettuata la manutenzione?

Le operazioni di controllo e manutenzione e la misurazione in opera del rendimento di combustione ("prova fumi") devono essere effettuate osservando:

 

  • le istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal FABBRICANTE;
  • le prescrizioni previste dalle vigenti NORMATIVE UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.

 

SOLO SE NON SONO DISPONIBILI

 tali istruzioni, vanno rispettate almeno le seguenti frequenze a seconda delle fasce di potenza termica e del combustibile utilizzato:

 

 Combustibile GASSOSO:

 

  • MANUTENZIONE: una volta ogni 2 anni
  • PROVA FUMI: una volta ogni 2 anni 

 

 Combustibile LIQUIDO

 

  • MANUTENZIONE: una volta ogni anno
  • PROVA FUMI: una volta ogni anno

 

IL MANUTENTORE una volta completate le operazioni di controllo e manutenzione:

 

  • redige e sottoscrive il Rapporto di Controllo Tecnico conforme all'allegato 1/A che farà controfirmare, per presa visione, dal responsabile dell'impianto (questi lo conserverà insieme al Libretto di Impianto);
  • applica sul Rapporto di controllo tecnico il Bollino verde della Provincia di Brescia che valida tale rapporto come Dichiarazione di avvenuta manutenzione;
  • inserisce nel Catasto Unico Regionale Impianti Termici i dati contenuti nel Rapporto di Controllo Tecnico (allegato 1/A);
  • carica nel Curit, anche attraverso i C.A.I.T., le Dichiarazioni di avvenuta manutenzione redatte nell'arco di un mese solare entro e non oltre la fine del mese successivo al mese in cui è avvenuta la manutenzione.
Ultima modifica: Mer, 13/10/2021 - 10:17