Contingente provinciale autorizzazioni al noleggio con conducente di autoveicoli e natanti

CONTINGENTE PROVINCIALE AUTORIZZAZIONI NCC

L’art.1 della Legge n.21 del 15 gennaio 1992 stabilisce che costituiscono autoservizi pubblici non di linea anche il servizio di noleggio con conducente effettuati con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale

In base all’art. 51 della L.R. n. 11/2009, la Giunta Regionale, sentita la commissione consultiva regionale costituita ai sensi dell'articolo 4, c. 4, L. 21/1992, determina il contingente provinciale di autorizzazioni per l’esercizio dei servizi di trasporto di persone non di linea mediante noleggio con conducente, sulla base di:
•    densità della popolazione;
•    estensione territoriale e relative caratteristiche;
•    intensità dei movimenti aeroportuali, ferroviari, turistici, di cura, di soggiorno, di lavoro;
•    altri indicatori territoriali, di mobilità e socio-economici.

A tal fine, le Province, sentiti i Comuni e tenuto conto della domanda di mobilità del bacino di riferimento, presentano alla Giunta regionale una relazione in cui è indicato il fabbisogno di autorizzazioni NCC. Per la Provincia di Brescia la Giunta Regionale ha determinato da ultimo il contingente delle autorizzazioni assentibili per la tipologia di servizio di trasporto di persone non di linea relativo al noleggio con conducente, in n. 747 per le autovetture e in n. 64 per i natanti.

Inoltre, il comma 5 dell’art 51 della L.R. n. 11/2009, stabilisce che i Comuni sono tenuti a comunicare alle Province entro il 31 dicembre di ogni anno le autorizzazioni di autonoleggio con conducente rilasciate rispetto alle quote loro assegnate e che il contingente in eccedenza può essere trasferito, sentiti i Comuni interessati, con deliberazione della Provincia da trasmettere alla Giunta regionale, ad altro o altri Comuni ove si siano prodotti fenomeni di incremento della mobilità;

La Provincia ha approvato la distribuzione ai Comuni del territorio delle Autorizzazioni NCC da ultimo con Decreto n. 34/2023 per le autovetture, e con Decreto n. 99/2017 per i natanti.

 

Allegati

Decreto Presidente n. 34/2023

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Tabella A

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Decreto Presidente n.99/2017

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L. 1992_21

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L.R. 6_2012

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L.R. 14_luglio_2009

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Ultima modifica: Mar, 31/01/2023 - 08:58